ATLETICA VITINIA


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Organigramma

L' Associazione

ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA VITINIA


Il giorno 1 del mese di dicembre dell’anno 2010 alle ore 20,30 a Roma in via Montescudo n. 17 presso l’abitazione del sig. Giovanni Buosi, si sono riuniti i sig.ri:
Tommaso Cardona, nato a Melito di Porto Salvo (Rc) il 24.08.1966 e residente a Roma in via Castel Guelfo n. 17 – codice fiscale CRDTMS66M24F112P;
Giovanni Buosi, nato a Pramaggiore (Ve) il 17.09.1930 e residente a Roma in via Montescudo n. 17 – codice fiscale BSUGNN30P17G981G;
Aldo Scacchiafichi, nato a Roma il 14.04.1959 e residente a Roma in via Livio Marchetti n. 8 – codice fiscale SCCLDA59D14H501S;
Alfredo Sinibaldi
, nato a Roma il 01.04.1946 e residente a Roma in via Ponte Gardena n. 19 – codice fiscale SBLLFR46D01H501L;
Marco Grassi, nato a Roma il 03.04.1965 e residente a Roma in via Roberto Lepetit n. 66 – codice fiscale GRSMRC65D03H501Q;

Luca Di Giacomo, nato a Roma il 28.02.1968 e residente a Roma in via V. Vela n. 16 – codice fiscale DGCLCU68B28H501O;
Alessandro Cappelletti, nato a Roma il 07.07.1962 e residente a Roma in via Nino Taranto 1 sc. A3 – codice fiscale CPPLSN62L07H501N;

per costituire un’associazione sportiva denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Vitinia da questo momento e per brevità definita “associazione”, con lo scopo di favorire e sviluppare la pratica sportiva dell’atletica leggera e più in particolare del podismo, con espresso riferimento alla valorizzazione di questo sport nel territorio del Municipio Roma XII e Municipi limitrofi, nel Comune di Roma.
A tal fine i presenti, tra di loro concordi, stabiliscono di eleggere alle seguenti cariche i sig.ri:
Tommaso Cardona quale Presidente dell’associazione, che accetta l’incarico;
Aldo Scacchiafichi alla carica di vicepresidente dell’associazione, che accetta l’incarico;
Alfredo Sinibaldi alla carica di consigliere e tesoriere dell’associazione, che accetta l’incarico;
Marco Grassi, Giovanni Buosi, Luca Di Giacomo e Alessandro Cappelletti alla carica di consiglieri dell’associazione, i quali accettano l’incarico.
I presenti, in qualità di fondatori dell’associazione deliberano in data odierna di accettare lo statuto dell’associazione di seguito richiamato che si compone di n . 26 articoli.

Roma, 01.12.2010

In fede

Tommaso Cardona
Aldo Scacchiafichi
Alfredo Sinibaldi
Giovanni Buosi
Marco Grassi
Luca Di Giacomo
Alessandro Cappelletti



STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA VITINIA


Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Roma, in via Montescudo n. 17 cap 00127, un’associazione sportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Vitinia”, di seguito e per brevità definita associazione.

Articolo 2 - Scopo


L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell’atletica leggera ed in particolare del podismo, intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle suddette discipline sportive.
L’associazione potrà eventualmente estendere la sua attività alla pratica di altre discipline sportive.
L’associazione è altresì tenuta allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.
Nella propria sede ovvero in sedi distaccate, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di posti di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande.
L’Associazione potrà aderire, in relazione a programmi ed iniziative in sintonia con i principi di cui al presente Statuto ed agli scopi sociali, a organismi di coordinamento di associazioni operanti nel territorio nazionale, così come stabilire intese di collaborazione con altre associazioni sportive, culturali, ricreative.
L'associazione si conforma ai principi della democraticità della struttura, dell’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative; essa si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività (arbitri, allenatori, ecc).
L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui intenderà affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
L'associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.

Articolo 3 – Durata


La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Ammissione a socio e quota associativa


a. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sportive e ricreative svolte dall’associazione o quelle che vogliano sostenere l’associazione pur non praticando alcuna disciplina sportiva, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, delle Federazioni sportive cui l’associazione aderisce e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

b. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo indirizzata al Consiglio Direttivo.
c. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione e previo versamento della quota sociale, potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere motivato e contro cui è ammesso appello all’assemblea generale.
d. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
e. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da versarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati devono versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’associazione in conformità ai propri fini istituzionali.
f. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci


Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione
nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci


I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria;
B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell’Associazione.
D. scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi dell’Associazione


Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea


L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario chiamato a redigere il verbale della stessa.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione


Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria


La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima a mezzo di avviso nella sede dell'associazione, posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare


L'assemblea ordinaria: è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea straordinaria: in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria


L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza a mezzo di avviso nella sede dell'associazione, posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti eletti dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza o ente di promozione sportiva, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni


Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo


Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo


Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) stabilire l’ammontare della quota associativa annua per i soci e l’eventuale quota specifica per usufruire di determinate prestazioni rese dall’associazione in conformità ai propri fini istituzionali, ed eventualmente proporre all’assemblea eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
g) dare attuazione alle finalità previste dallo statuto ed alle decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il presidente


Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Egli ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il vicepresidente


Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 - Il segretario


Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Il rendiconto economico


Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria dell’associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Esercizio finanziario, bilancio consuntivo e destinazione residui


L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione non oltre il 30 aprile dell’anno successivo.
Eventuali residui di bilancio saranno destinati:
a) il 10% al fondo di riserva;
b) il rimanente per iniziative volte a rinnovare o integrare le attrezzature e le dotazioni dell’Associazione e l’abbigliamento sportivo degli associati, ovvero per iniziative di carattere assistenziale, culturale e sportivo.
E’ vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Articolo 22 – Patrimonio


I mezzi finanziari sono costituiti da:
a) le quote associative nonché le eventuali quote specifiche che gli associati devono versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’associazione in conformità ai propri fini istituzionali determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, le quali non sono rimborsabili in nessun caso e non sono rivalutabili;
b) contributi di istituzioni, enti ed associazioni, lasciti e donazioni;
c) proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione;
d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.

Articolo 24 - Clausola compromissoria


Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Articolo 25 – Scioglimento


1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3
. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre associazioni che perseguano finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli statuti e dei regolamenti delle Federazione sportive e degli enti di promozione sportiva a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente statuto è redatto in tre copie e debitamente sottoscritto in ogni sua pagina dai soci costituenti. Esso sarà registrato presso il competente Ufficio delle Entrate di Roma a cura dell’associazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 01.12.2010




Tommaso Cardona Aldo Scacchiafichi Alfredo Sinibaldi


Giovanni Buosi Marco Grassi Luca Di Giacomo


Alessandro Cappelletti


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